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Sez. 1, Sentenza n. 8793 del 21/07/1992 (Rv. 478279 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno di divorzio - Quantificazione - Indennità di servizio all'estero per i diplomatici - Valutazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478279-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, va valutata anche l'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici dall'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, ancorché alla stregua della "ratio" e della "lettera" di questa disposizione tale indennità non sia da considerarsi "retribuzione" al fine dell'esenzione (totale o parziale) da contributi e tributi, atteso che la stessa configura un'entrata patrimoniale del destinatario, per il tempo di prestazione del servizio all'estero, della quale si deve tenere conto nella misura affidata alla discrezionalità del giudice del merito.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)