Sez. L, Sentenza n. 21145 del 13/10/2010 (Rv. 614785 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Pluralità di violazioni - Irrogazione di una sanzione unitaria - Obbligo della P.A. di specificazione delle parti riferibili alle singole violazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Obbligo motivazionale del giudice - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In materia di sanzioni amministrative, la P.A., ove abbia irrogato un'unica sanzione complessiva per una pluralità di violazioni, non ha anche l'obbligo di specificare la parte di sanzione riferibile ad ognuna delle violazioni, dovendosi ritenere che l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere solamente che la sanzione complessiva non deve superare il triplo di quella prevista per la violazione più grave, escluda la necessità di una simile specificazione. Ne consegue che, in caso di ricorso, resta parimenti esclusa la configurabilità di un obbligo in capo al giudice di specifica motivazione delle componenti della sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)