diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006 (Rv. 590582 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso - Proposizione da parte di soggetto diverso da quello indicato nella sentenza impugnata - Documentazione diretta a provare la legittimazione "ad processum" - Deposito ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Notifica dell'elenco alle altre parti - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590582-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deve essere depositata in cancelleria e il deposito deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti, ancorché queste non abbiano resistito in giudizio con controricorso, in quanto la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non quella di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tale sede le proprie difese, anche in relazione alla documentazione predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)