Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 (Rv. 575400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso - Proposizione da parte di soggetto diverso da quello indicato nella sentenza impugnata - Documentazione diretta a provare la legittimazione "ad processum" - Deposito ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Notifica dell'elenco alle altre parti - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da un soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deve essere depositata in cancelleria e il deposito deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti, ancorché queste non abbiano resistito in giudizio con controricorso, in quanto la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non quella di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tale sede le proprie difese, anche in relazione alla documentazione predetta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso giacché il ricorrente - soggetto diverso da quello nei confronti del quale era stata pronunciata la sentenza impugnata - aveva ritualmente depositato la documentazione concernente la propria legittimazione e provveduto a notificare il relativo elenco, non solo alle parti che avevano resistito con controricorso, ma anche agli intimati non costituitisi nel giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)