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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33958 del 19/12/2019 (Rv. 656543 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Regime preferenziale - Prodotti originari del Messico - Art. 15, lett. a), All. III, Decisione CE-Messico n. 2/2000 - Modalità per il riconoscimento del regime preferenziale - Natura - Rilascio "a posteriori" del certificato EUR 1 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656543-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, il regime preferenziale previsto dall'art. 15, All. III, lett. a) della Decisione CE-Messico n. 2/2000 per l'esportazione, dal Messico nell'Unione europea, di prodotti originari messicani opera attraverso le due modalità, costituenti un unitario modello operativo, della presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 ovvero della dichiarazione rilasciata dall'esportatore, che sia a ciò autorizzato, su un documento commerciale descrittivo in dettaglio dei prodotti. Peraltro, il suddetto certificato, ai sensi dell'art. 17, può essere rilasciato "a posteriori" (e cioè dopo l'esportazione) quando, al momento dell'esportazione, non si stato accettato per motivi tecnici o non sia stato rilasciato a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, tanto in caso assenza di rilascio dello specifico titolo, quanto in caso di rilascio di un titolo non accettato perché, pur astrattamente idoneo, in sé concretamente inesistente. (Nella specie, l'esportazione era stata accompagnata da una dichiarazione su fattura per la quale mancava il presupposto della previa autorizzazione del dichiarante, in quanto ormai scaduta, sicché quest'ultimo poteva essere ammesso, ad avviso della S.C., ad attivare la procedura della c.d. sanatoria "a posteriori", non essendo l'operatività dell'istituto limitata al solo mancato rilascio del certificato di circolazione EUR 1, stante l'unicità del modello operativo delle due modalità stabilite per il riconoscimento del regime preferenziale).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 23/03/2000 num. 2 all. III art. 15 com. 1 lett. A), Decisione Consiglio CEE 23/03/2000 num. 2 all. III art. 17 com. 1 lett. A), Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 109, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)