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Sez. 5 - , Sentenza n. 5997 del 08/03/2017 (Rv. 643307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Recupero daziario all'importazione - Certificato d'origine della merce rilasciato "a posteriori" - Rigetto unilaterale dal paese d'importazione - Legittimità - Esclusione - Attivazione della procedura di cooperazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643307-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, nel "sistema delle preferenze generalizzate" delineato dagli artt. 66 e ss. del Reg. CEE n. 2454 del 1993, applicabile "ratione temporis", il certificato d'origine della merce reso "a posteriori" dall'autorità del paese di esportazione dopo il rilascio di un primo certificato inidoneo, non può essere respinto unilateralmente dall'autorità del paese di importazione ai fini del recupero del dazio pieno, essendo necessario che quest'ultima attivi la procedura cooperativa disciplinata dall'art. 95, anche a tutela del soggetto esportatore per l'eventualità di errori di rilascio del certificato a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 66, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)