Sez. 1, Sentenza n. 639 del 09/03/1971 (Rv. 350358 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - RINUNCIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELL'ARBITRATO AD OPERA D'UNA PARTE - FACOLTA DI RINUNCIA - PERSISTENZA SOLO PER LA CONTROPARTE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - RINUNCIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELL'ARBITRATO AD OPERA D'UNA PARTE - FACOLTA DI RINUNCIA - PERSISTENZA SOLO PER LA CONTROPARTE.*
A norma degli artt 46 e 47 del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n 1063, la rinunzia all'arbitrato e posta in essere efficacemente dalla parte, che solleva la controversia, allorquando questa nel termine di sessanta giorni dalla decisione in via amministrativa proponga le proprie istanze all'autorita giudiziaria, e dalla parte, nei cui confronti la domanda d'arbitrato e proposta, ove essa nel termine di trenta giorni dichiari di non volere il giudizio arbitrale. Pertanto, una volta proposta la domanda di arbitrato, la facolta di rinunzia al medesimo si estingue per la parte, che tale domanda ha formulato, e rimane in vita soltanto per la controparte, al cui silenzio pero non puo essere attribuito il significato di rinunzia, richiedendo questa una manifestazione espressa di volonta entro un termine perentorio. (V 494'69, mass n 338609).*
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)