Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 13/03/1982 (Rv. 419470 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE - EVENTUALITÀ DI FUTURE CONTROVERSIE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI DEROGHE O RINUNZIE PREVENTIVE ALLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO IN LUOGO DI QUELLA ARBITRALE - INAMMISSIBILITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE - EVENTUALITÀ DI FUTURE CONTROVERSIE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI DEROGHE O RINUNZIE PREVENTIVE ALLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO IN LUOGO DI QUELLA ARBITRALE - INAMMISSIBILITÀ.*
In base al combinato disposto degli artt. 43 e 47 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - le cui previsioni operano nei confronti delle amministrazioni statali con efficacia normativa, e non per richiamo pattizio - non sono consentite deroghe o rinunzie preventive, mediante clausole inserite nei contratti di appalto, in vista di eventuali e future controversie, alla facoltà di optare per la Competenza del giudice ordinario in luogo di quella arbitrale, in quanto la preventiva rinunziabilità comporterebbe - quo ad effectum - l'indiretta introduzione di nuove forme di giurisdizione speciale nonché l'esclusione del potere di valutazione dell'interesse pubblico, nonché, presupponendo la deroga a tale ultima Competenza una controversia in atto, e più precisamente che la parte che solleva la controversia proponga la domanda direttamente davanti al giudice ordinario, ovvero che l'altra parte, dopo la richiesta di arbitrato dell'attore e nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della stessa, notifichi all'attore medesimo la propria volontà diretta in modo espresso ed univoco ad escludere la Competenza arbitrale. (V 178/82, mass n 417864; (V 5623/81, mass n 416021; (V 3852/78, mass n 393419; (V 3018/75, mass n 377108; (V 639/71, mass n 350358).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)