Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 21/07/1988 (Rv. 459574 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - MANCANZA DI PARTI DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEPOSITATA DALL'APPELLANTE - RILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - MANCANZA DI PARTI DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEPOSITATA DALL'APPELLANTE - RILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. (che commina l'improcedibilità dell'appello, se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo) e dello art. 347, secondo comma, dello stesso codice (che fa Obbligo allo appellante d'inserire nel suo fascicolo copia della sentenza impugnata), l'appello è improcedibile anche nel caso in cui la copia di sentenza depositata dall'appellante non contenga parti della motivazione necessarie per comprendere le ragioni del convincimento del giudice di primo grado e per valutare la fondatezza o meno delle correlative censure dell'appellante stesso. (V 3362/83, mass n 428259; (V 4263/82, mass n 422238; (V 2723/74, mass n 370647).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)