Sez. L, Sentenza n. 4263 del 20/07/1982 (Rv. 422238 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLE COPIE AUTENTICATE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLE COPIE AUTENTICATE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Nel rito del lavoro la Costituzione dell'appellante richiede solo il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale e non anche del fascicolo di parte e della copia autentica della sentenza impugnata, onde il mancato deposito di questi ultimi, ancorché la loro conoscenza sia necessaria in relazione ai motivi di gravame, non comporta - a differenza di quanto stabilito dall'art. 348 cod. proc. civ. per il rito ordinario - l'improponibilità dell'appello, ma può determinare il rigetto nel merito di questo, salvo che i documenti occorrenti al suo accoglimento siano già acquisiti attraverso il fascicolo di ufficio o dell'appellato, ovvero che, prodotta dall'appellante copia non autenticata della sentenza, questa non sia contestata dalla controparte, ovvero ancora, che, in presenza di una contestazione siffatta, il giudice sia, nondimeno, in grado di decidere sul gravame in relazione al contenuto dei motivi ed allo stato della documentazione acquisita che gli consenta aliunde di avere conoscenza della motivazione di detta sentenza. (Conf 4611/81, mass n 415325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)