Sez. 2, Sentenza n. 1022 del 05/06/1967 Ud. (dep. 26/09/1967) Rv. 105517 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ENERGIA ELETTRICA - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA INDUSTRIALE A SCOPO DI ILLUMINAZIONE - MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ENERGIA ELETTRICA - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA INDUSTRIALE A SCOPO DI ILLUMINAZIONE - MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il fatto che l'utente, mediante congegni tecnici o altri particolari accorgimenti, utilizzi per illuminazione l'energia destinata a forza motrice di apparecchi elettrodomestici, fornita dalla societa produttrice ad un prezzo inferiore, costituisce un artifizio nell'esecuzione del contratto, mediante il quale l'utente trae in inganno l'altra parte contraente e l'induce in errore circa l'uso dell'energia che ottiene ad un prezzo inferiore a quello pattuito, con ingiusto profitto per se e danno alla societa erogatrice, appunto perche quell'energia che l'utente usa per illuminazione viene misurata dal contatore dell'energia motrice, fornita a prezzo inferiore, anziche da quello dell'energia illuminante, fornita ad un prezzo superiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)