Sez. L, Sentenza n. 1411 del 24/02/1990 (Rv. 465514 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - DOMANDA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RAGGIUNGIMENTO, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DI UNO STATO PATOLOGICO TALE DA GIUSTIFICARE LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ PREVISTO DALLA NUOVA DISCIPLINA - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - DOMANDA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RAGGIUNGIMENTO, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DI UNO STATO PATOLOGICO TALE DA GIUSTIFICARE LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ PREVISTO DALLA NUOVA DISCIPLINA - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Qualora, nel corso del procedimento giudiziario successivo a domanda di pensione d'Invalidità presentata nel regime anteriore alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile), risulti il raggiungimento, in epoca successiva all'entrata in vigore di detta legge, di uno stato patologico tale da giustificare, ai sensi della nuova normativa, la concessione dell'assegno d'Invalidità da questa previsto, l'attribuzione di tale prestazione non è esclusa dalla mancata proposizione, da parte dell'assicurato, di una ulteriore e specifica domanda in tal senso. (V 7027/87, mass n 455201).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)