Sez. L, Sentenza n. 7027 del 25/08/1987 (Rv. 455201 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DOMANDE DI PENSIONE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA O DI QUELLA PREVIGENTE - CRITERIO - ULTRATTIVITÀ DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - ESCLUSIONE - RETROATTIVITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI VERIFICAZIONE DELL'EVENTO BIOLOGICO - NECESSITÀ - VERIFICAZIONE DI DETTO EVENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DOMANDE DI PENSIONE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA O DI QUELLA PREVIGENTE - CRITERIO - ULTRATTIVITÀ DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - ESCLUSIONE - RETROATTIVITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI VERIFICAZIONE DELL'EVENTO BIOLOGICO - NECESSITÀ - VERIFICAZIONE DI DETTO EVENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
La questione dell'applicabilità, rispetto alle domande di pensione in corso alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina della Invalidità pensionabile), di tale nuova normativa o della normativa previgente deve essere risolta, ai sensi dell'art. 12 della citata legge, escludendo sia la retroattività della nuova normativa sia l'ultrattività (con riguardo alle domande di pensione proposte prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984) della disciplina previgente, bensì tenendo conto non già dell'epoca del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali ma della data di decorrenza delle prestazioni stesse, e quindi (dipendendo questa dalla verificazione del rischio assicurativo e cioè dalla venuta ad esistenza dell'evento biologico protetto) tenendo presente la data (posteriore o anteriore all'1 luglio 1984) di verificazione di tale evento, anche in riferimento all'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., per cui l'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative, va accertato e valutato dal giudice anche nel caso in cui tale evento venga ad esistenza nel corso del procedimento giudiziario. (V 3065/87, mass n 452166; (V 101/87, mass n 449893; (V 2560/85, mass n 440373).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)