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Sez. L, Sentenza n. 3579 del 07/04/1998 (Rv. 514317 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Certificato di "agibilita" necessario ai sensi dell'art. 6 secondo comma del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 - Illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri ovvero oggetto di un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso di detto certificato - Estremi - Consapevolezza del mancato possesso da parte del lavoratore - Sufficienza - Sanzione pecuniaria in misura fissa - Parametri - Numero dei lavoratori e giornate di lavoro - Determinazione della sanzione - Mero calcolo aritmetico - Possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Esclusione - Norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514317-01

SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE

L'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 secondo comma del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, (illecito la cui sussistenza presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro) è punito con sanzione pecuniaria, che in quanto stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, deve essere determinata dal giudice con mero calcolo aritmetico senza possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, restando inoltre esclusa dal carattere permanente dell'illecito in questione l'applicabilità della norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 6, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 1, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)