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Sez. 1, Sentenza n. 5334 del 03/10/1988 (Rv. 459983 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459983-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PERMANENZA.*

Nel sistema dell'illecito amministrativo depenalizzato, nell'ambito del quale si configurano, come nell'illecito penale, infrazioni omissive o commissive di carattere permanente (nella specie, mancata recinzione e ripulitura di un terreno, in violazione del regolamento di polizia urbana), l'interruzione della permanenza di tali infrazioni, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica soltanto con la notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all'uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza, analogamente alla sentenza penale di primo grado rispetto al reato permanente, vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione. Pertanto, un nuovo illecito, distinto da quello oggetto di tale provvedimento e suscettibile di essere autonomamente sanzionato, si può ravvisare esclusivamente per il periodo successivo, in relazione all'eventuale protrarsi della condotta antigiuridica. (Conf 6183/83, mass n 430969; (contra 5122/83, mass n 429983).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)