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Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 3568 del 14/02/2018 (Rv. 647944 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Richiesta congiunta di rinvio del processo di cassazione - Computabilità del tempo ai fini della violazione del termine ragionevole del processo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647944-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema d'irragionevole durata del processo, la richiesta congiunta di rinvio del giudizio di legittimità è assimilabile a quella di sospensione concordata del giudizio di merito, di cui all'art. 296 c.p.c., sicché la durata del processo di cassazione dal momento della formulazione della richiesta a quello della successiva trattazione a seguito di sollecitazione delle parti, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, imputabile alle parti stesse le quali, avendola provocata, non possono dolersene (rimanendo impregiudicata ogni questione sulla durata pregressa).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)