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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 23743 del 06/11/2014 (Rv. 633179 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzabilità ex legge n. 89 del 2001 - Ritardi dovuti a continue richieste delle parti di rinvio delle udienze - Detrazione dalla durata complessiva del processo - Limiti - Eccessiva dilazione tra un'udienza e l'altra per ragioni organizzative dell'apparato giudiziario - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633179-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dovendosi tener conto, in detrazione della durata complessiva, dei ritardi imputabili alle continue richieste delle parti di rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, occorre altresì considerare in quale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)