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Sez. 1, Sentenza n. 7260 del 04/06/1993 Ud. (dep. 24/07/1993) Rv. 197887 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose | Somministrazione di dietilstilbelbestrolo - Sostanza estrogena cancerogenetica - Vietata - A bovini allevati per essere macellati e immessi al consumo - Configurabilità del reato di cui all'art. 440 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197887-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose

È configurabile il reato di cui all'art. 440 cod. pen. (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) nella somministrazione di dietilstilbelbestrolo, sostanza estrogena di accertata azione cancerogenetica vietata dalla normativa vigente, a bovini allevati per essere immessi al consumo. (La S.C., nel disattendere la censura del ricorrente, il quale sosteneva che l'animale vivo non può considerarsi " sostanze alimentari", ha osservato che, anche se ciò è vero sotto un profilo strettamente fisiologico, quello che rileva nell'ipotesi di cui all'art. 440 cod. pen., è che la sostanza sia destinata all'alimentazione, né questo requisito viene meno per il fatto che l'effettiva finalità dell'alimentazione debba conseguirsi attraverso la macellazione o che il bovino, perché possa essere immesso al consumo debba essere sottoposto a controllo veterinario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)