Sez. 2, Sentenza n. 1664 del 01/06/1971 (Rv. 352106 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FORMULA - IN GENERE - DECISORIETA - MODALITA DEL DEFERIMENTO - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FORMULA - IN GENERE - DECISORIETA - MODALITA DEL DEFERIMENTO - CONTROLLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le condizioni relative all'oggetto del giuramento decisorio, sia per quanto riguarda l'essenza della formula e la sua decisorieta sia per quanto attiene alle modalita della delazione, devono essere verificate dal giudice, anche d'ufficio, indipendentemente dalle contestazioni della parte interessata, ed il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. (nella specie e stata affermata l'incensurabilita della decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto inidonea la formula del giuramento diretto ad accertare la somma che il datore di lavoro assumeva di aver pagato al dipendente, desumibile soltanto con non semplici calcoli da eseguirsi, sulle indicazioni dei libri societari, ad opera della parte cui era stato deferito). (V 2437'69, mass n 341935' 44'67, mass n 325667).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)