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Sez. 2, Sentenza n. 44 del 05/01/1967 (Rv. 325667 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325667-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*

Anche le modalita della delazione del giuramento e l'essenza della formula debbono essere - insieme alle condizioni relative all'oggetto del giuramento ed alla decisorieta della formula - verificate dal giudice indipendentemente dalle contestazioni della parte interessata, non potendo essere ammesso un giuramento decisorio che non sia deferito nelle forme prescritte dalla legge e quindi non sia idoneo a raggiungere lo scopo che per sua natura deve perseguire e cioe quello di determinare la decisione totale o parziale della causa. In particolare, anche il giudice d'appello, investito della questione sulla decisorieta del giuramento prestato, deve compiere d'ufficio l'indagine sull'ammissibilita della formula del giuramento stesso. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 233

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)