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Sez. 1, Ordinanza n. 616 del 09/11/1985 (Rv. 442677 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STORIA - TERMINE - SOSPENSIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N. 742 DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442677-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STORIA - TERMINE - SOSPENSIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N. 742 DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, sulla sospensione dei termini durante il periodo feriale, riguarda i soli termini processuali, e non si applica, pertanto, al termine fissato dall'art. 19 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10) per l'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, in considerazione del suo carattere sostanziale. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, in relazione all'art. 24 della Costituzione, atteso che l'indicata opposizione configura l'unico rimedio esperibile dall'espropriato per ottenere il giusto indennizzo, e che quindi la non inclusione nel regime di sospensione del termine di decadenza previsto per il suo esperimento può tradursi nella pratica impossibilità di tutela del relativo diritto. (V Corte cost. N. 4/1985; (V 4399/77, mass n 387984).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)