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Sez. L, Sentenza n. 3043 del 08/02/2011 (Rv. 616138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Cooperativa di produzione e lavoro - Licenziamento del lavoratore - Onere di provare la sussistenza anche del rapporto associativo - Distribuzione - Mancato assolvimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare irrogato da una società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, deve escludersi la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio-lavoratore, dovendo egli essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, il quale, nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo, prevede che ai soci lavoratori si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)