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Sez. L, Sentenza n. 14143 del 06/08/2012 (Rv. 623885 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Cooperative di produzione e lavoro - Delibera di esclusione del socio lavoratore - Fondamento - Licenziamento per giusta causa - Art. 18 dello Statuto dei lavoratori - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623885-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 142 del 2001, l'art. 18 dello statuto dei lavoratori; ne consegue che, l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/04/2001 num. 142 art. 2, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)