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Sez. U, Sentenza n. 637 del 04/03/1966 (Rv. 321264 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CARATTERE DECISIVO DEL PUNTO DELLA CONTROVERSIA - NON RIESAMINABILITA.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321264-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CARATTERE DECISIVO DEL PUNTO DELLA CONTROVERSIA - NON RIESAMINABILITA.*

Quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza per omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, la pronuncia della Corte stessa fa stato, nel giudizio rescissorio, riguardo alla ritenuta decisivita del punto della controversia su cui il giudice di rinvio e chiamato a motivare. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)