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Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 22/02/1995 (Rv. 490597 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - ALL'INCANTO | Provvedimento di approvazione dei compensi all'istituto per le vendite giudiziarie - Giudizio conseguente all'opposizione - Litisconsorzio necessario tra debitore ed acquirente dei beni - Esclusione -.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490597-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - ALL'INCANTO

I compensi dovuti agli istituti per le vendite giudiziarie autorizzati all'incanto ed all'amministrazione dei beni mobili pignorati (art. 534 cod.proc. civ. e 159 disp.att. cod. proc. civ.) sono, ai sensi dell'art. 30 d. m. 20 giugno 1960, nell'ipotesi di vendita, per metà a carico del debitore e per metà a carico dell'acquirente i quali rispondono, conseguentemente, ciascuno per la sua quota, salvo restando, nel caso in cui più siano gli acquirenti del medesimo bene, la solidarietà di quest'ultimi, ai sensi dell'art. 1294 cod.civ.; ne consegue che non vi è litisconsorzio necessario tra le predette parti nel giudizio di opposizione al decreto di approvazione della distinta dei compensi e delle spese emesso dal giudice ai sensi dell'art. 37 del citato decreto ministeriale e che le relative cause sono perciò scindibili per gli effetti ed ai fini dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 159 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 20/06/1960 art. 30, DM Grazia e Giustizia 20/06/1960 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)