Sez. L, Sentenza n. 10306 del 04/08/2000 (Rv. 539223 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA | Estinzione per rinuncia agli atti - Giudizio avente ad oggetto l'individuazione, tra il creditore procedente e il debitore esecutato, del debitore del compenso all'IVG - Litisconsorzio necessario con l'IVG - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA
L'Istituto Vendite Giudiziarie non è parte necessaria del giudizio, introdotto con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, 2^ comma Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare estinto il procedimento per rinuncia agli atti, ha posto il compenso spettante all'Istituto medesimo a carico del creditore procedente e in cui si controverta se detto compenso debba gravare su quest'ultimo o sul debitore esecutato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 20/06/1960, Cod. Proc. Civ. art. 534
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)