Sez. L, Sentenza n. 3874 del 17/03/2001 (Rv. 544864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Non riguardante più lavoratori con posti di lavoro equivalenti - Violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare - Reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Analogia rispetto al licenziamento collettivo per riduzione del personale irregolare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non riguardante più lavoratori con posti di lavoro equivalenti, la violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare comporta la reintegrazione nel posto di lavoro al pari di quanto si verifica nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale irregolare in base alla legge n. 223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)