diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11731 del 24/11/1997 (Rv. 510300 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO | Obiettivo - Licenziamenti individuali plurimi - Caratteri differenziali rispetto al licenziamento collettivo - Individuazione dei lavoratori da licenziare - Rilevanza delle situazioni personali - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510300-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale è caratterizzato, quale autonoma fattispecie di recesso motivato, dalla necessità di ridurre il personale in conseguenza di una scelta insindacabile del datore di lavoro circa le dimensioni della propria azienda e dall'esistenza del nesso di causalità tra la riduzione dell'attività economica ed il numero delle risoluzioni intimate, senza che a tal fine possa essere sufficiente una mera esigenza temporanea di riduzione del personale dovuta ad una crisi che non abbia i caratteri di prevedibile stabilità; in tal caso la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata osservando i criteri di cui agli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi, se applicabili, e comunque rispettando il divieto di discriminazioni ed il principio di correttezza e buona fede. Diversamente in caso di licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo, consistente nella necessità di ristrutturare reparti o servizi dell'azienda, comportante la soppressione di determinati posti di lavoro, i lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla base delle mansioni da essi svolte in quanto correlate all'esigenza di ristrutturazione, ma non possono essi invocare (diversamente dalla prima ipotesi) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto; invece il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)