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Sez. 1, Sentenza n. 8295 del 04/07/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160693 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - PICCOLO SPACCIO - MODICA QUANTITÀ - DETERMINAZIONE - QUANTITÀ MINIMA O ESIGUA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160693-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - PICCOLO SPACCIO - MODICA QUANTITÀ - DETERMINAZIONE - QUANTITÀ MINIMA O ESIGUA - FATTISPECIE.*

L'espressione "modica quantità", che figura negli artt. 72 e 80 della legge n. 685 del 1975, è da intendere come quantità minima ed esigua anche in relazione alla finalità delle anzidette norme, le quali hanno ad oggetto l'uso personale non terapeutico di terzi. (fattispecie in cui è stato escluso, sulla base dell'enunciato principio, che 300 grammi di anfetamina potessero rientrare nella nozione di "modica quantità").*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)