Sez. 1, Sentenza n. 7115 del 29/03/2011 (Rv. 617296 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine - Fondamento - Servizi sociali - Funzione - Persistenza di gravi carenze educative - Conseguenze - Situazione di abbandono - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere lo stato di abbandono nella persistenza di atteggiamenti violenti e aggressivi del padre e di un comportamento a lui succube della madre, incapace di rendersi autonoma dal coniuge nell'interesse dei figli, nonché nell'evidente miglioramento dei minori a seguito dell'inserimento in comunità educativa e dell'interruzione dei rapporti con i genitori).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)