Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 01/02/2005 (Rv. 579716 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Scelta della famiglia di origine - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
In tema d'adottabilità di un minore, l'esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia d'origine, per quanto prioritaria e preferenziale ai sensi dell'art.1 della legge n. 184 del 1983, è comunque recessiva rispetto all'obiettivo preminente della tutela degli interessi del minore e va conseguentemente sacrificata allorquando l'entità delle cure materiali e morali che la famiglia medesima è in grado di prestargli scenda, per cause non temporanee e non emendabili - e a prescindere dalla loro imputabilità - al di sotto della soglia minima indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico del minore.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)