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Sez. 1, Sentenza n. 5941 del 10/05/2000 (Rv. 536335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Il vizio di costituzione del giudice, insanabile e rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 158 cod. proc. civ., è ravvisabile nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata (il vizio "de quo" è stato, pertanto, escluso dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie di ricorso ex art. 209 della legge fallimentare - nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 270/99 - proposto direttamente al giudice delegato alle procedure concorsuali del tribunale, anziché al presidente del tribunale stesso, cui spettava il compito di nominare "un giudice per l'istruzione ed i provvedimenti ulteriori").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)