Sez. 2, Sentenza n. 11191 del 27/10/1995 (Rv. 494417 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Configurabilità - Condizioni - Sostituzione tra giudici di pari funzione appartenenti al medesimo ufficio giudiziario - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, sicché tale vizio non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudizi di pari funzione appartenenti al medesimo ufficio giudiziario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)