Sez. 1, Sentenza n. 230 del 25/01/1968 (Rv. 331128 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA.*
Ove si accerti che nella Sede legale di una societa non e stato posto in essere ne continuato alcun rapporto, e che invece in un luogo diverso sono state contratte le obbligazioni, intrattenuti i rapporti con gli enti assicurativi e gli uffici tributari e rinvenuti i registri dell'impresa, va ritenuta la Competenza del tribunale di quest'ultimo luogo - da considerarsi Sede effettiva della societa - a dichiarare il fallimento della societa stessa. (V 2506'66, mass n 324839; 1748'66, mass n 323408).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)