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Sez. 1, Sentenza n. 230 del 25/01/1968 (Rv. 331128 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331128-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DISCORDANZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE NELLA CUI GIURISDIZIONE SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA.*

Ove si accerti che nella Sede legale di una societa non e stato posto in essere ne continuato alcun rapporto, e che invece in un luogo diverso sono state contratte le obbligazioni, intrattenuti i rapporti con gli enti assicurativi e gli uffici tributari e rinvenuti i registri dell'impresa, va ritenuta la Competenza del tribunale di quest'ultimo luogo - da considerarsi Sede effettiva della societa - a dichiarare il fallimento della societa stessa. (V 2506'66, mass n 324839; 1748'66, mass n 323408).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)