Sez. 1, Sentenza n. 2506 del 18/10/1966 (Rv. 324839 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE DI SEDE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE DI SEDE.*
Competente a dichiarare il fallimento di un'impresa, a norma dell'art 9 del RD 16 marzo 1942, n 267, e il tribunale del luogo dove essa ha la Sede principale, per tale intendendosi il centro dominante della sua attivita direttiva ed amministrativa, cioe il luogo dove essa tratta i suoi affari ed interessi e dove vengono coordinati i diversi fattori dell'impresa stessa. Tale luogo, di solito, coincide con la Sede legale, ma, se sussistono sicuri e concreti elementi in base ai quali si possa fondatamente escludere una tale coincidenza, occorre far riferimento alla Sede effettiva per la Determinazione della Competenza. (Cfr 320990; 320863).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)