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Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 30/01/1995 (Rv. 490096 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE | Richiesta di pronuncia sul merito in via principale - Proposizione di eccezione di incompetenza dello stesso giudice - Subordinazione da parte di chi la solleva all'esito sfavorevole della pronuncia sul merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490096-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)