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Sez. 6, Sentenza n. 69 del 17/01/1983 Cc. (dep. 23/03/1983) Rv. 158037 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - PUBBLICO MINISTERO LEGITTIMATO.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158037-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - PUBBLICO MINISTERO LEGITTIMATO.*

Titolare del diritto di impugnazione avverso le ordinanze pronunciate dal tribunale della libertà in Sede di riesame dei provvedimenti coercitivi emessi da magistrati (P.m., giudice istruttore e pretore) operanti nell'ambito di circondari diversi da quelli del capoluogo di provincia, è, accanto al procuratore generale presso la Corte di appello, cui spetta, ai sensi dello art. 298 cod. proc. pen., un potere di vigilanza sull'istruzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario abbia Sede l'organo che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, al quale l'ordinanza deve essere comunicata ex art. 151 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)