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Sez. 5, Sentenza n. 23850 del 11/11/2009 (Rv. 610359 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Impossibilità di consegnare il plico al destinatario - Deposito presso l'ufficio postale - Momento perfezionativo della notifica - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610359-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza n. 346 del 1998, con cui la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedeva che, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il piego fosse restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, e prima che tale disposizione fosse modificata dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la scadenza del termine di giacenza e la mancata restituzione del piego al mittente non incidevano sul momento perfezionativo della notificazione, il quale doveva essere individuato avendo riguardo alla possibilità che la notifica giungesse a buon fine entro un ragionevole lasso di tempo, tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardivo l'appello, senza tener conto che il piego contenente la sentenza impugnata era stato ritirato solo sette giorni dopo la scadenza del termine di giacenza, e che tale ritardo era giustificato da intervalli dovuti a festività).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)