diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3256 del 10/02/2009 (Rv. 606633 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Impossibilità di consegnare il plico al destinatario - "Vacatio" tra deposito del plico e restituzione dello stesso al mittente - Durata ragionevole e idonea a non frustrare la difesa del destinatario - Necessità - Fattispecie in materia di decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2009-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606633-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notifica a mezzo posta, l'art. 8 della legge n. 890 del 1982, letto alla luce della sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, impone che la "vacatio" tra il deposito del plico presso l'ufficio postale per impossibilità di consegnarlo al destinatario e la restituzione del plico stesso al mittente abbia una durata ragionevole e tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo cui il deposito di un plico contenente decreto ingiuntivo doveva durare per tutto il periodo di tempo previsto per proporre opposizione, ed ha affermato che tale lettura della norma non è suffragata da alcun elemento ricavabile dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)