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Sez. 2, Sentenza n. 1802 del 17/07/1967 (Rv. 328679 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328679-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*

I verbali di contravvenzione dell' ispettorato del lavoro, in tema di accertamento di infrazioni all'Obbligo di versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, fanno fede sino a querela di falso solo per la provenienza da pubblico ufficiale e per i fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti alla sua presenza o da esso compiuti. Essi possono, nondimeno, fornire, in difetto di prova contraria, utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti materiali, dal verbalizzante riferiti siccome desunti od attinti dalle risultanze della inchiesta svolta nell'ambito dell'impresa in relazione all'osservanza, da parte dell'imprenditore, degli obblighi previdenziali.*

Riferimenti normativi: Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)