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Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 09/04/1973 (Rv. 363416 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363416-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*

I verbali dell' ispettorato del lavoro - fuori delle parti in cui fanno piena prova fino a querela di falso (provenienza dal pubblico ufficiale; attivita da lui compiuta od avvenuta alla sua presenza) - possono anche da soli costituire prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal funzionario verbalizzante, atteso il grado di attendibilita connesso alla natura pubblica dell'organo da cui promanano, vincibile solo con espressa prova contraria. (V 2600/67, mass n 329967; 1802/67, mass n 328679; (V 977/67, mass n 327245).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)