Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. 08/02/2024) Rv. 285801-03
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" – Violazione – Rilevabilità di ufficio – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
La violazione del divieto di "reformatio in peius" da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (Vedi: n. 107279 del 1967, Rv. 107279-01)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)