Sez. 1, Sentenza n. 27145 del 08/04/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290407-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Pena calcolata dal giudice del rinvio in violazione del divieto di "reformatio in peius" - Illegalità e conseguente rideterminabilità "in executivis" - Esclusione - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Non è illegale, sicché non può essere modificata "in executivis", la pena che il giudice del rinvio abbia determinato violando il divieto di "reformatio in peius" in relazione ai singoli aumenti operati per i reati satellite posti in continuazione, a condizione che la stessa, pur essendo superiore a quella inflitta con la sentenza annullata, rientri comunque entro i limiti edittali previsti per ciascuna fattispecie ed entro quelli stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)