Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017 (Rv. 642729 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Art. 380-bis c.p.c. - Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016) - Questione di legittimità costituzionale - Asserita violazione dell'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. – dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, può ripristinare l’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384, comma 3, c.p.c., deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)