Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017 (Rv. 643480 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Nuovo rito camerale “non partecipato” – Art. 380-bis c.p.c. – Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016) – Principio della pubblicità dell’udienza – Derogabilità – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1, Legge 25/10/2016 num. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)