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Sez. L, Sentenza n. 5204 del 10/09/1980 (Rv. 409030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZE RIPETUTE - GIUSTIFICATEZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - CERTIFICAZIONE MEDICA - RILEVANZA GIUSTIFICATRICE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZE RIPETUTE - GIUSTIFICATEZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - CERTIFICAZIONE MEDICA - RILEVANZA GIUSTIFICATRICE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di assenze idonee (per la loro portata recidivante e secondo la specifica previsione convenzionale collettiva) a costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'Onere di provare gli elementi di giustificazione delle assenze e non sul datore di lavoro quello di contestare l'inesistenza della malattia, salva la facolta dei controlli nei modi consentiti dall'art 5 della legge 20 maggio 1970 n 300, non esperibile in caso di malattia limitata ad un giorno di durata. Il contenuto delle certificazioni attraverso le quali si intende provare dal lavoratore lo stato di malattia e soggetto, al pari di ogni altro elemento probatorio, al giudizio valutativo di merito non suscettibile, se correttamente espletato, di riesame in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)