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Sez. L, Sentenza n. 5889 del 17/11/1984 (Rv. 437556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZA - GIUSTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZA - GIUSTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*

Nel caso di assenza idonea a costituire causa di risoluzione del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'Onere di provare gli elementi di giustificazione di essa, mentre il datore di lavoro, a norma del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ., non deve provare se non la circostanza oggettiva di detta assenza. (V 7025/82, mass n 424693; (V 5204/80, mass n 409030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)