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Sez. 2, Sentenza n. 739 del 24/01/2000 (Rv. 533082 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO | Cause civili - Obbligo di prestare l'attività professionale - Diritto di ripetere l' onorario - Condizioni - Condanna alle spese della controparte - Legittimità costituzionale delle norme - Disparità di trattamento con gli avvocati svolgenti patrocinio penale, di lavoro o civile per la responsabilità dei magistrati - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533082-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO

L'avvocato incaricato della difesa del non abbiente in una causa civile, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3283 sul gratuito patrocinio, di prestare la sua attività professionale gratuitamente, salvo, ai sensi del successivo articolo 11 stesso R.D., il diritto di ripetizione delle sue competenze dalla controparte condannata alle spese, senza che tali norme violino la parità di trattamento rispetto agli avvocati incaricati del patrocinio dei non abbienti in controversie di lavoro, penali e per l'esercizio dell'azione civile derivante dalla responsabilità dei magistrati, nelle quali le spese sono a carico dello Stato, perché gli avvocati non sono suddivisi in categorie corrispondenti a dette controversie, ben potendo invece espletare il loro patrocinio in una qualsiasi di esse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 8, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 15, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)