Sez. 2, Sentenza n. 9730 del 05/07/2002 (Rv. 555529 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Patrocinio a spese dello Stato - Provvedimento di liquidazione al difensore nominato in procedimento penale - Impugnazione avanti all'ufficio giudiziario penale d'appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento - Necessità - Relativa ordinanza - Ricorso innanzi alla Cassazione penale nelle forme e nei termini del cod. proc. pen. - Necessità - Impugnazione innanzi a giudice civile - Declaratoria d'improponibilità della domanda - Necessità - Omessa declaratoria - Ricorso innanzi alla Cassazione civile - Necessità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 legge n. 217 del 1990 (secondo i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se, però, l'impugnazione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui l'impugnazione non poteva essere proposta.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)