Sez. L, Sentenza n. 5710 del 09/06/1998 (Rv. 516267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo - Deducibilità quale oggetto dell'uno o dell'altro di qualsiasi attività umana economicamente rilevante - Criterio distintivo dei due rapporti - Soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - Valutazione del giudice di merito circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, i quali si distinguono per la presenza, nel primo del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo la cui esistenza va apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. La valutazione del giudice di merito circa la ricorrenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, se condotta nel rispetto dell'indicato principio, e con motivazione immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)